Detrazione del 36% e doveri dell’amministratore condominiale

 

(per i lavori ammessi alle agevolazioni vedi tabella in documento a parte)

 

La grande maggioranza delle richieste di detrazione fiscale per le opere di recupero proviene senz’altro dai condomini, per un semplice motivo: .è più difficile che siano eseguiti lavori “in nero”.  Basta infatti che un solo condomino decida di denunciare l’evasione fiscale oppure che l’amministratore condominiali si rifiuti (in fondo, non paga di tasca sua e si assume solo delle responsabilità) perché si sia costretti a chiedere regolari fatture e tutti i permessi comunali necessari. E allora, tanto vale chiedere l’agevolazione.

La detrazione compete, in linea di principio, solo per i lavori su unità abitative e loro pertinenze. Tuttavia, nel caso di opere su parti comuni condominiali, essa può spettare anche a proprietari e inquilini di immobili non abitativi situati nel palazzo(per esempio negozi, uffici, laboratori). A una condizione, però: che  la superficie delle unità destinate a residenza superi il 50% della superficie totale. Quando invece la superficie delle unità non residenziali è prevalente, la detrazione sulle spese per le parti comuni è applicata solo per i proprietari o possessori di unità residenziali (in ragione dei millesimi di spesa affrontata).

La scelta se richiedere o meno la detrazione può essere presa da una delibera dell’assemblea condominiale. A presentare la documentazione al Centro di servizi di Pescara sarà, nei palazzi dove esiste l’amministratore (obbligatorio, quando i condomini sono più di quattro) l’amministratore stesso, oppure uno qualsiasi dei condomini che se ne assuma le responsabilità. Nessuna norma vieta, comunque, di delegare ai compiti burocratici un professionista esterno, tenendo conto comunque egli non potrà sottoscrivere la Comunicazione di inizio lavori a Pescara.

Ci si può chiedere: l’amministratore ha comunque l’obbligo di curare la burocrazia per il 36%? Può rifiutarsi? Se non esiste una delibera, può “dimenticarsi” chiedere la detrazione? Non ci risulta esistano sentenze a proposito. Se l’assemblea non decide diversamente c’e comunque da ritenere che l’amministratore abbia obbligo di richiedere la detrazione: infatti la comunicazione della  documentazione è indispensabile per  legge per poter  godere degli sconti fiscali. In caso contrario  i condomini ai quali sarebbe impedito l’esercizio di diritto riconosciuto dalla normativa fiscale potrebbero citarlo per danni. Quindi non è indispensabile (anche se resta consigliabile)  che l’assemblea gli conferisca un apposito mandato. Da ciò deriva una conseguenza: l’amministratore non ha diritto a un onorario aggiuntivo, in quanto la sua retribuzione  deve ritenersi comprensiva di tutte le prestazioni inerenti il suo mandato.

Quindi l’impegno burocratico per la detrazione del professionista non va per forza retribuito. La Cassazione (sentenza 12 marzo 2003 n. 3596) ha inoltre chiarito che nulla in più è dovuto per la tenuta di assemblee straordinarie, per esempio quelle in cui si deliberino le opere. Se però l’amministratore assume il ruolo di direttore di lavori straordinari, o comunque è autorizzato da una delibera ad ha un rilevante ruolo di coordinamento, è d’uso riconoscergli un compenso extra rispetto all'onorario pattuito annualmente, che una sentenza  (pretore di Perugia 6 febbraio 1998, n. 9), ha stabilito pari al 2%dell’importo dell’appalto. Prudenza vuole, comunque, che l’assemblea chiarisca e, e quando vanno previsti compensi extra, meglio se al momento del conferimento dell’incarico annuale al professionista.

Dopo aver trasmesso tutta la documentazione al Centro servizi di Pescara e comunque ogni anno in tempo utile per la presentazione della dichiarazioni dei redditi in cui si richiede la detrazione, l’amministratore è tenuto a inviare copia della documentazione a tutti i condomini. Tuttavia, per evitare la consegna a ciascuno di pacchi e pacchi di fotocopie, è ben possibile che tutti questi documenti siano sostituiti da una certificazione dell’amministratore che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti (circolare Finanze n. 122/1999). Insieme all’autocertificazione l’amministratore dovrà inviare un documento in cui sia specificata la somma di cui ciascun condomino potrà tener conto ai fini della detrazione stessa.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito qual è il momento in cui scatta il diritto all’agevolazione: conta la data dell’apposito bonifico con cui l’amministratore ha versato il dovuto all’impresa appaltatrice, non quella in cui ciascun proprietario ha versato denaro al condominio. Per esempio,  se un condomino paga l’opera nel novembre del 2005, ma il bonifico comune è fatto solo a gennaio del 2006, la detrazione competerà per il 2006 e potrà essere richiesta solo con la dichiarazione dei redditi presentata nel 2007.

 

 

 

Certificazione spese sostenute: morosità e incremento in consuntivo

 

Il regolamento di esecuzione della legge (Decreto 18 febbraio 1998 n. 41) impone di allegare alla denuncia di inizio lavori da inviare a Pescara “copia della tabella millesimale di ripartizione delle spese”. Implicitamente la circolare Finanze n. 57 del 1998 chiarisce che non basta indicare i millesimi di ripartizione, occorre anche chiarire la quota di spesa competente a ciascuno. Afferma infatti che ”Qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato, è necessario spedire la nuova tabella di ripartizione delle spese all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione”

Ciò, in caso di opere condominiali, accade quasi sempre. Infatti è raro che la spesa preventivata al momento della Comunicazione coincida con  quella effettivamente sostenuta (in genere si finisce per pagare di più).Peggio ancora: l’incremento della spesa può avvenire più volte nel corso dell’esecuzione dei lavori e riflettersi nel versamenti di ciascuna rata di bonifico, in diversi anni di competenza. Per evitare una pioggia di  comunicazioni a Pescara, varrebbe la pena che l’amministratore (o chi per lui) si accordasse con l’impresa appaltatrice per un unico conguaglio finale di quanto pagato in più, che coincida con l’invio della tabella millesimale definitiva.

Ma il vero problema, lamentato da molti amministratori condominiali, e irrisolto dai chiarimenti delle Finanze, è un altro. Com’è noto, la detrazione è dovuta “per le spese effettivamente sostenute” e il diritto sorge contestualmente al versamento del relativo bonifico. Se nessuna ambiguità sorge , per le spese sostenute dal singolo nel proprio appartamento, diversamente accade per il condominio. Cosa succede se un condomino non paga la sua quota delle spese per le opere di recupero del palazzo? Ha l’amministratore l’obbligo (non rintracciabile né nelle norme, né nelle loro circolari interpretative) di comunicare al Centro di Servizi di Pescara, la morosità? Esiste infatti il rischio concreto che il condomino si detragga comunque la spesa e che perfino  in caso di controlli fiscali, possa esibire prova dell’avvenuto bonifico da parte del condominio. E, ancora: quando il moroso non paga, tutti gli altri condomini sono costretti, dalla loro responsabilità solidale, ad accollarsi nel frattempo la sua spesa. Domanda: possono godere della detrazione anche su questo costo aggiuntivo, effettivamente sostenuto? E, se la risposta è “sì”, cosa accade se, per ripensamento tardivo o perché costretto da un decreto ingiuntivo, il moroso salda in seguito i suoi debiti pregressi?

Prima di rispondere occorre chiarire che è la singola persona fisica responsabile della propria dichiarazione dei redditi, non l’amministratore condominiale. Pertanto non è giusto caricare questo professionista di nuove funzioni di controllo fiscale, che non gli competono per legge. Pertanto la soluzione pratica è che l’amministratore non invii al mancato pagatore la documentazione per la detrazione (che non gli spetta) e, viceversa rilasci ai condomini adempienti, insieme alla documentazione o alla certificazione sostitutiva, una quietanza dell’avvenuto pagamento delle loro quote relative alle opere ammesse allo sconto fiscale. Le spese sopportate in più per saldare la morosità altrui non vanno conteggiate, perché fanno sorgere solo un diritto di rimborso da parte del moroso. Il fatto di richiedere o meno la quietanza al momento di controlli fiscali è un problema del Fisco, non del condominio.

 

Conferimento dell’incarico all’amministratore della cura della burocrazia del 36%

(da inserire nel verbale dell’assemblea)

 

 

In esecuzione del xxx punto dell’ordine del giorno, l’assemblea ha conferito mandato all’amministratore di prendersi carico di tutti gli adempimenti burocratici e fiscali previsti per legge (e in particolare dai Decreti Ministero delle Finanze 18/2/1998, n. 41, Direttore Generale del Ministero 6 marzo 1998 e Economia e Finanze 9/5/2002, n. 153 ) per ottenere la detrazione fiscale del 36% sulle opere di recupero condominiali approvate nel rendiconto in data xxxxxxxx , ove  tale detrazione sia concessa ai sensi della legge n. 449/1997 e delle norme ad essa collegate. . Rientrerà altresì  negli obblighi dell’amministratore, oltre quanto previsto dalle norme citate, l’invio al Centro Servizi di Pescara di nuove ripartizioni millesimali della spesa  in occasione di sua variazione in sede di consuntivo (in applicazione della circolare Finanze n. 57 del 1998. L’amministratore non invierà la documentazione per la detrazione ai condomini morosi e rilascerà agli adempienti quietanza dell’avvenuto pagamento per le prestazioni professionali e opere per cui si richieda la detrazione stessa. Per tale incarico è riconosciuto all’amministratore un compenso aggiuntivo pari a xxxx , comprensivo dell’opera prestata per la gestione dei lavori di manutenzione straordinaria e per la tenuta di eventuali assemblee straordinarie (oppure non è riconosciuto alcun compenso aggiuntivo).

Tale delibera è stata approvata con il consenso di xxxx partecipanti all’assemblea, e di xxxx millesimi* e con il voto contrario o l’astensione dei condomini xxxxxxxxxx, per un totale di xxx millesimi. 

 

 

* in seconda convocazione, con la maggioranza dei partecipanti (anche con delega) all’assemblea, che possiedano almeno un terzo dei millesimi.

 

Ricevuta per opere e prestazioni sulle parti comuni nonché eventuali oneri connessi ai fini della detrazione fiscale, legge n. 449/1997

 

Io sottoscritto_________________ nella mia qualità di amministratore del condominio  di via __________________-in ______________________________

certifico di aver ricevuto da   _____________________________, residente a ______________, via __________________, C.F. ____________________________, condomino del condominio sopraddetto

la somma di di euro __________________________________, quale quota a parte corrispondente a millesimi di competenza _________________, per la progettazione, l’esecuzione e gli oneri connessi alle seguenti opere eseguite sulle parti comuni condominiali, ai fini della detrazione fiscale prevista dalla legge n. 449/1997 e dalle norme ad essa collegate:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Allego alla presente:

- fotocopia della tabella millesimale di ripartizione delle spese connesse, relativa all’anno____.

Certifico inoltre di detenere, di rendere visionabili a richiesta e di rendere disponibile in copia in caso di controlli fiscali tutta la documentazione necessaria per ottenere la detrazione ai sensi della legge n. 449/1997e delle norme ad essa collegate e in particolare:

(oppure):

Allego alla seguente copia della seguente documentazione necessaria per ottenere la detrazione ai sensi della legge n. 449/1997 e dalle norme ad  essa collegate:

 

- Comunicazione di inizio lavori inviata al Centro servizi di Pescara;

- Fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese;

- Ricevute dei bonifici bancari di pagamento;

- Ricevute pagamento Ici sui locali comuni relative agli anni dal 1997 al ____ (oppure fotocopia del modello F23 in caso di  versamento tardivo);

- Copia delibera assembleare per i lavori; (1)

- Abilitazioni comunali richieste (Dia, autorizzazione, permesso a costruire) (1)

- Comunicazione alle ASL con assunzione responsabilità dell'impresa esecutrice per obblighi contributivi e di sicurezza del lavoro (oppure dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori di rispetto delle obbligazioni contributive e di sicurezza del lavoro).(2)

- Dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da tecnico iscritto ad albo o comunque abilitato ai lavori (3)

Distinti saluti

 

 

Amministratore del condominio di via _______________ in ____________

 

Note:

(1) Documenti che possono non essere necessari.

(2) Documento in pratica, da non inviare mai perché sostituito dalle comunicazioni alle Asl imposte dai Dlgs 626/94 e 494/96. Non necessario se questi decreti non ne prevedano l'obbligo.

(3) Per lavori di importo superiore a 51.645,69 euro.